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FAQ per i partecipanti

Sommario

Informazioni di carattere generale

L'espropriazione immobiliare è una procedura legale che consente a un creditore di ottenere ciò che gli è dovuto attraverso la vendita coattiva dei beni del debitore.

L'espropriazione immobiliare è regolata dall'art. 2910 del codice civile italiano. Le regole specifiche sono stabilite dal codice di procedura civile.

La procedura di esproprio può coinvolgere il diritto di proprietà o i diritti di usufrutto e di superficie su beni immobili. Inoltre, possono essere espropriate anche le pertinenze, i frutti pendenti, naturali e civili, e i mobili che arredano i beni immobili.

Può essere richiesta da un creditore per recuperare il proprio credito.

Il pignoramento immobiliare è l'atto con il quale inizia l'espropriazione immobiliare.

Il pignoramento di un immobile si verifica quando il debitore non è in grado di onorare i suoi debiti e il creditore ha ottenuto un titolo esecutivo (ed esempio un decreto ingiuntivo o una sentenza di una causa civile) che attesta l’obbligo del debitore di pagare. Dopo che l'immobile è stato pignorato, il creditore ha il diritto di procedere alla sua vendita forzata mediante una procedura esecutiva per recuperare il credito.

Gli atti preliminari del pignoramento immobiliare sono la notifica del titolo esecutivo e la notifica del precetto.

Nel caso in cui sia pignorato per l'intero un bene immobile che il debitore esecutato ha in comunione con altri soggetti, il pignoramento deve essere notificato anche ai comproprietari e la stessa nota di trascrizione deve indicare anche costoro tra i soggetti contro i quali essa è compilata. È questo il caso dei beni in comunione legale con il coniuge.

Un bene pignorato viene messo in vendita quando si è in presenza di uno o più creditori che, muniti di titolo esecutivo, si rivolgono al Tribunale per ottenere il proprio credito, rivalendosi sui beni immobili o mobili di proprietà del debitore.

L'istanza di vendita deve essere presentata dal creditore pignorante o dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

Ai sensi dell'art. 559 c.p.c., con la notifica dell'atto di pignoramento, il debitore diventa automaticamente il custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

La nomina del custode giudiziario avviene con la riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022) in un momento anticipato rispetto al passato. Ad oggi, la nomina avviene contemporaneamente alla nomina dello stimatore e non più al momento della pronuncia dell'ordinanza di vendita. Il custode giudiziario può essere un professionista delegato o l'Istituto Vendite Giudiziarie. La sostituzione del debitore custode avviene non solo quando la custodia non ha alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene, ma anche quando non ha alcuna utilità per la vendita.

Non è possibile locare un immobile in vendita tramite asta giudiziaria. Il divieto di stipulare locazioni, in assenza di autorizzazione del Giudice dell'esecuzione, riguarda sia il custode di nomina giudiziale che il custode-debitore.

L’asta giudiziaria è un’attività processuale con cui si dispone la vendita forzata di uno o più beni di proprietà di una persona fisica o giuridica che ha debiti insoluti. L’obiettivo dell’asta è ottenere una somma di denaro che possa soddisfare, in tutto o in parte, i creditori procedenti o intervenuti nel processo.

I documenti ufficiali della vendita sono:
  1. Ordinanza: è il provvedimento con cui il Giudice dell’Esecuzione ordina la vendita del bene all'asta, stabilendone tempi e modalità.
  2. Avviso di vendita: è l’atto emesso dal professionista delegato alla vendita (nominato dal Giudice) che contiene informazioni essenziali come la descrizione del bene, la data e l'ora dell'asta, la sede dell'asta, i requisiti per partecipare e il prezzo base di vendita.
  3. Perizia di stima: è il documento redatto da un perito che valuta il valore del bene che sarà messo all'asta. Questa perizia fornisce una valutazione dettagliata della proprietà, tenendo conto delle sue caratteristiche fisiche, del suo stato di conservazione e del mercato immobiliare circostante.

La vendita con incanto e quella senza incanto sono due modalità diverse di vendita di beni immobili o mobili.

Durante una vendita senza incanto gli interessati presentano le loro offerte in busta chiusa. L’offerta non può essere inferiore al 75% del prezzo base e deve essere corredata da una cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto. L’offerta è vincolante per l’offerente e, se risulta essere l’unica, obbliga chi l’ha presentata ad acquistare il bene senza possibilità di revoca. Nel caso di ripensamenti, l’offerente perde la cauzione.

Se ci sono più offerte valide durante la vendita senza incanto, viene indetta una gara fra coloro che sono stati ammessi a partecipare, sulla base dell’offerta più alta pervenuta. Ogni offerente ammesso potrà effettuare rilanci con valori predefiniti nell’ordinanza di vendita. L’offerente che presenta il rilancio più alto sarà l’aggiudicatario. Nella vendita senza incanto l'aggiudicazione è sempre definitiva.

Durante una vendita con incanto è necessario presentare una domanda di partecipazione in busta chiusa. Se ci sono più partecipanti, si svolgerà una gara con rilanci minimi prestabiliti. L’aggiudicazione viene determinata in base al rilancio più alto. In una vendita con incanto l’aggiudicatario è sempre provvisorio.

Con l'introduzione nel c.p.c. degli artt. 568 bis e 569 bis il legislatore ha affiancato, alla vendita senza incanto ed a quella con incanto, una nuova tipologia di vendita forzata immobiliare per favorire un'espropriazione rapida. Il debitore, con istanza depositata non oltre 10 giorni prima dell'udienza di autorizzazione alla vendita, può chiedere al Giudice dell’Esecuzione la vendita diretta dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore a quello indicato nella perizia di stima; prezzo questo che non coincide necessariamente con quello base e rispetto al quale non opera l'offerta minima.

Puoi ottenere informazioni sugli immobili di cui è prevista la vendita forzata seguendo questi passaggi:
  1. Consulta il sito www.astegiudiziarie.it, autorizzato dal Ministero della Giustizia per la pubblicazione degli annunci di vendita in asta. Il portale specializzato propone, per ogni bene in vendita, una scheda corredata della documentazione ufficiale del bene in vendita (avviso, ordinanza, perizia) dalla quale reperire le informazioni necessarie alla partecipazione.
  2. Accedi al Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, un sito creato per fornire informazioni sulle vendite giudiziarie.
  3. Visita il sito web dei Tribunali. Molti Tribunali italiani hanno una sezione sul loro sito web dedicata alle vendite forzate in corso.

Puoi contattare direttamente gli uffici del Tribunale competente o il professionista incaricato dal Giudice per la gestione della vendita.

Sì, è possibile richiedere un mutuo per comprare un immobile all'asta. È stata definita tra l’Associazione Bancaria Italiana e i Tribunali una “Convenzione per l’erogazione dei mutui agli aggiudicatari”, in virtù della quale la stipula dell’atto di mutuo con concessione dell’ipoteca avviene contestualmente al decreto di trasferimento. Il mutuo “convenzionato” facilita la partecipazione alle aste giudiziarie di tutti coloro che non dispongono immediatamente della liquidità necessaria. L'elenco delle banche aderenti alla convenzione è pubblicato sul sito www.abi.it. È inoltre possibile contattare altre banche per richiedere informazioni a proposito.

Consultando la perizia di stima del bene, è possibile verificare se ci sono eventuali formalità o vincoli che gravano sul bene. Questi vincoli potrebbero essere cancellati prima del trasferimento, con un decreto del Giudice, oppure potrebbe essere responsabilità dell'acquirente cancellarli. La perizia potrebbe anche indicare la presenza di opere abusive e, se possibile, l'eventuale regolarizzazione con i relativi costi. Inoltre, la perizia potrebbe fornire informazioni su possibili spese di gestione o manutenzione del bene, e sulla presenza di spese condominiali ordinarie o straordinarie non pagate.

Le modalità di attuazione della liberazione sono stabilite dal Giudice con ordinanza.

La liberazione anticipata dell'immobile non abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare viene imposta nel momento in cui il Giudice emette l'ordinanza di vendita. Nel caso di un immobile abitato dal debitore, l'ordine di liberazione deve essere pronunciato simultaneamente al decreto di trasferimento.

Le modalità di partecipazione

Qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione del debitore e dei soggetti di cui all'articolo 1471 del codice civile, può partecipare all’asta personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

Le modalità di partecipazione ad un'asta sono differenti in relazione al Tribunale interessato. Generalmente, è necessario presentare idonea domanda unitamente al deposito cauzionale, entro i termini stabiliti nell’avviso di vendita.

Per partecipare alla gara telematica per l'acquisto di beni immobili, devi seguire i seguenti passaggi:
  1. Accedi al portale del gestore della vendita telematica e individua la scheda dettagliata del lotto che ti interessa, in conformità a quanto stabilito dal D.M. n. 32/2015 e dalle regole del codice di procedura civile.
  2. Una volta trovato il lotto di interesse, accedi al modulo web chiamato "Offerta telematica". Questo modulo è l'unico mezzo di partecipazione.
  3. Compila il modulo di offerta d'acquisto/domanda di partecipazione in modo accurato e firma digitalmente il documento che sarà generato al termine della procedura.
  4. Successivamente, invia il modulo compilato tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. È importante assicurarsi di aver pagato il bollo digitale richiesto prima di inviare l'offerta.

Puoi accedere al modulo web mediante il pulsante "Partecipa" presente nella scheda del lotto in vendita sul sito www.astetelematiche.it. Questo pulsante ti reindirizzerà alla pagina corrispondente sul sito del Ministero.

Il presentatore è la persona fisica che compila l'offerta (può coincidere con uno degli Offerenti) ed invia la stessa al Ministero della Giustizia mediante PEC. Le ordinanze di vendita ne disciplinano eventuali limitazioni.

La procura speciale, nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio, è necessaria nei seguenti casi:
  1. offerta depositata da avvocato nella qualità di procuratore speciale, laddove previsto espressamente nell’ordinanza di vendita;
  2. offerta presentata congiuntamente da più persone pro quota.

L’offerente deve obbligatoriamente indicare l'indirizzo PEC sul quale riceverà tutte le comunicazioni relative alla vendita da parte del Gestore. Queste comunicazioni includono inviti a connettersi, codici di partecipazione, avvio della gara ed eventuali rilanci di gara. L’indicazione della posta elettronica ordinaria è facoltativa, ma può essere richiesta se l’offerente desidera ricevere il pacchetto offerta completa tramite tale indirizzo selezionato antecedentemente.

È preferibile indicare e spuntare l'indirizzo email ordinario, diverso da un account gmail. La comunicazione inviata dal Ministero al termine della compilazione dell'offerta proviene da una mail ordinaria e non tutte le caselle di posta elettronica certificata (PEC) sono abilitate alla ricezione di posta elettronica ordinaria.

Nel campo CRO (codice riferimento operazione) è necessario inserire esclusivamente i valori numerici relativi alla contabile di avvenuto versamento della cauzione effettuato tramite bonifico bancario e rilasciata dalla Banca. Il sistema non permette l'inserimento di lettere e/o simboli.

Nel caso in cui vi siano più offerenti interessati allo stesso lotto, è necessario indicare per ciascun soggetto la quota di partecipazione relativa all'offerta d'acquisto. Questa informazione deve essere inserita nel campo apposito denominato "quote". È importante garantire che, sommando tutte le quote dei diversi offerenti, si raggiunga il 100% del diritto da acquisire relativo al lotto.

Partecipare ad un'asta telematica richiede il caricamento di diversi documenti obbligatori, come il documento d’identità, il codice fiscale, l’attestazione del versamento della cauzione. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta la presentazione di documenti aggiuntivi in caso di soggetto offerente coniugato, minorenne, interdetto o società.

In caso di più offerenti è necessario allegare tutti i documenti previsti nell'ordinanza di delega e nel relativo avviso di vendita. Tra i documenti richiesti, è sicuramente necessario allegare una procura speciale che attesti i poteri di rappresentanza dell'offerente/presentatore nei confronti degli altri offerenti pro quota. Questa procura può essere redatta nella forma di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata da un notaio.

Dovrai allegare tutti i documenti specificati nell'ordinanza di delega e nell'avviso di vendita. Inoltre, se rappresenti una persona giuridica, dovrai anche allegare una copia recente della visura camerale della società che attesti i poteri del legale rappresentante della persona giuridica. Altri documenti richiesti potrebbero includere una copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società a partecipare alla vendita al posto del legale rappresentante della persona giuridica.

L'indirizzo di posta elettronica certificata da indicare nel caso in cui l'offerente sia una persona giuridica deve corrispondere all'indirizzo PEC del presentatore, indipendentemente che si tratti di un'azienda o di un individuo.

L'importo della cauzione da versare deve essere almeno pari al 10% del prezzo offerto. Tuttavia, è importante notare che possono esserci casi particolari disciplinati nelle ordinanze di delega emesse nei singoli Tribunali, ai quali ci si deve attenere.

No, non sei obbligato a fare un'offerta proporzionale alla cauzione se hai versato una somma più alta di quella richiesta. L'importante è che la cauzione sia almeno pari all’importo previsto nell’avviso di vendita (ad es. 10% del prezzo offerto).

Sì, durante la redazione dell'offerta è possibile correggere un dato errato precedentemente inserito. Il sistema permette di tornare agli step precedenti fino alla fase conclusiva della compilazione per apportare eventuali modifiche.

Una volta terminato l'inserimento dei dati e l'allegazione dei documenti richiesti, l'offerente dovrà cliccare il pulsante "Conferma offerta e procedi". In questo momento viene generata "l'offerta completa". Dopo questa fase non sarà più consentito apportare modifiche, integrare documenti o effettuare revisioni.

Una volta completata la generazione dell’offerta, l'offerente dovrà scaricare l'offerta di acquisto telematica firmata e criptata dal Ministero. Inoltre, sarà richiesto il pagamento del bollo digitale di € 16,00 tramite il portale pst.giustizia.it. Una volta completato ciò, l'offerente dovrà inviare i seguenti documenti tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it:
  1. il "Pacchetto Offerta Completa" in formato zip.p7m (ad esempio, offerta_111111111111.zip.p7m);
  2. la ricevuta di pagamento del bollo digitale in formato .xml.

No, il file firmato e criptato digitalmente dal Ministero non deve essere né aperto né modificato nella sua denominazione e/o estensione.

Sì, è necessario pagare il bollo telematico prima di depositare l’offerta, salvo i casi di esenzione.

Dopo aver redatto e completato l'offerta telematica, sarà possibile generare il codice Hash necessario per effettuare il pagamento del bollo. Assicurarsi di copiare correttamente il codice Hash e inserirlo nel campo designato durante il processo di pagamento. Solo dopo aver inserito il codice Hash corretto sarà possibile procedere al pagamento del bollo telematico per la relativa offerta.

Il pagamento del bollo telematico può essere effettuato online attraverso il sito www.pst.giustizia.it. Per poter effettuare il pagamento del bollo, è necessario avere un codice di riferimento chiamato codice Hash. Questo codice viene generato nella fase conclusiva della redazione dell'offerta telematica.

Il codice Hash deve essere copiato ed inserito nell'apposito spazio denominato "Impronta del documento (codifica base64)*".

Sono accettati i pagamenti tramite carta di credito o prepagata, conto corrente oppure effettuati attraverso ulteriori metodi (ad es. MyBank).

Effettuato il pagamento, sarà necessario recuperare la ricevuta di avvenuta pagamento in formato .xml da allegare alla PEC di trasmissione dell’offerta telematica.

Per recuperare la ricevuta di avvenuta pagamento del Bollo, segui questi semplici passaggi:
  1. accedi al Portale dei servizi telematici dedicato al Bollo digitale;
  2. nella sezione “Pagamento di bolli digitali” inserisci il tuo codice fiscale nel campo apposito e il codice identificativo di pagamento (CRS) che hai copiato o salvato durante la richiesta di pagamento;
  3. clicca su "Esegui ricerca" per avviare la ricerca dei dati.
A questo punto il sistema cercherà nella propria banca dati tutte le informazioni relative al tuo pagamento del Bollo. Se tutto è corretto, verrà generata la ricevuta di avvenuta pagamento in formato .xml.

La firma corretta per la sottoscrizione dell'offerta per la vendita telematica è quella digitale nel formato CAdES. Qualora si utilizzi il servizio di firma digitale OTP Namirial fornito da Astetelematiche.it, per apporre la firma è necessario collegarsi alla pagina "Firma" e utilizzare il codice dispositivo (RHIxxxxxxxx) e il pin ricevuti tramite email, oltre alla password temporanea (OTP) richiesta ogni volta tramite il pulsante presente nella stessa pagina e inviata sul numero di cellulare indicato durante l'attivazione. Dopo l'apposizione della firma, l'estensione del file verrà modificata in xml.p7m.

L'offerta può essere sottoscritta digitalmente da un avvocato nominato ex art. 579 c.p.c. per conto dell'offerente. Un procuratore legale, ovvero un avvocato munito di procura speciale o generale notarile, può firmare digitalmente l'offerta per conto dell'offerente. In caso di offerta depositata da un interdetto, inabilitato o amministrato di sostegno, la firma digitale dell'offerta può essere apposta dal tutore legale o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del Giudice tutelare. Se l'offerta è depositata da un minorenne, la firma digitale può essere apposta da uno dei genitori o dall'esercente la responsabilità genitoriale sul figlio, previa autorizzazione del Giudice tutelare.

La procedura di deposito dell'offerta telematica di acquisto prevede l'invio di documenti tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC ministeriale offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. Sarà necessario allegare i seguenti documenti:
  1. il "Pacchetto Offerta Completa" in formato zip.p7m (ad esempio offerta_111111111111.zip.p7m);
  2. la ricevuta di pagamento del bollo digitale in formato.xml.
È importante scaricare precedentemente questi documenti sul proprio PC prima di inviarli via PEC.

Per presentare l'offerta telematica è necessario disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di un dispositivo di firma digitale.

La gara telematica

L'asta telematica è una modalità di vendita, applicabile sia alle vendite giudiziarie che a quelle private, che si basa sull'utilizzo della rete internet per la manifestazione della volontà di vendita e di acquisto, secondo la disciplina prevista nell'avviso di vendita e nel regolamento di partecipazione, nel rispetto della normativa. Tale modalità di vendita consente agli utenti di partecipare pur non essendo fisicamente presenti in un luogo stabilito, superando ogni ostacolo fisico e temporale di partecipazione.

Una vendita sincrona telematica è una tipologia di vendita che si svolge interamente online, in cui il referente della procedura e tutti gli offerenti sono connessi contemporaneamente da remoto.

Durante una vendita sincrona telematica la partecipazione alle operazioni di vendita avviene esclusivamente da remoto. Il referente della procedura e tutti gli offerenti sono connessi contemporaneamente tramite la connessione online. Questo consente di aprire le buste e verificare le offerte pervenute in tempo reale.

In caso di gara durante una vendita sincrona telematica, i rilanci vengono effettuati nella stessa unità di tempo. Ciò significa che tutti gli offerenti hanno la possibilità di effettuare un rilancio contemporaneamente nel momento stabilito. Questo processo contribuisce a garantire una competizione equa e trasparente tra gli offerenti.

Una vendita sincrona mista è un tipo di vendita che consente la presentazione delle offerte, la partecipazione e la possibilità di effettuare rilanci sia in modalità telematica che in presenza fisica davanti al referente della vendita. Gli offerenti che hanno presentato l'offerta in forma tradizionale (in una busta chiusa depositata presso il luogo indicato nell'ordinanza di vendita) partecipano fisicamente davanti al professionista delegato nel luogo in cui si svolge la vendita. Allo stesso tempo gli offerenti che partecipano telematicamente si collegano al portale del gestore della vendita telematica. Se sono presenti più offerte valide si procede con una gara tra gli offerenti. Tutti gli offerenti, sia telematici che fisici, possono partecipare alla gara.

La vendita asincrona telematica si riferisce ad un processo di vendita che si svolge online in un periodo temporale prestabilito durante il quale è sempre possibile effettuare i rilanci. Il professionista delegato sarà responsabile di aprire la gara telematica tra gli offerenti validi.

Per partecipare a una vendita asincrona telematica, è necessario avere accesso al portale del gestore della vendita telematica. È importante prestare attenzione all'avviso di vendita per conoscere le modalità di partecipazione e la durata della gara. L’esame delle offerte e lo svolgimento dell’eventuale gara saranno effettuati tramite lo stesso portale del gestore della vendita telematica.

Nel caso in cui vengano presentate più offerte valide, il professionista delegato aprirà la gara telematica tra gli offerenti, la cui durata è indicata nell'avviso di vendita.

Il prezzo base di una vendita rappresenta l'importo con cui un bene viene messo all'asta, determinato dall'esperto stimatore sulla base della perizia di stima. L'offerta minima, invece, è la somma che un partecipante può offrire ed è inferiore del 25% rispetto al prezzo base.

Per partecipare alle vendite telematiche gestite secondo le modalità tecniche del D.M. n. 32/2015 sono necessari due strumenti principali: la firma digitale e la PEC.

La firma digitale è necessaria per garantire l'integrità e l'autenticità dell'offerta nelle vendite telematiche. Consente di verificare che l'offerta non sia stata alterata dopo la sua presentazione e che provenga effettivamente dal partecipante dichiarato.

La PEC, acronimo di Posta Elettronica Certificata, è necessaria per la trasmissione dell'offerta telematica nelle vendite gestite secondo le regole ministeriali. Essa garantisce la consegna certa e la prova legale dell'invio dell'offerta.

L’aggiudicatario definitivo di un immobile all’asta deve versare il saldo del prezzo entro il termine perentorio stabilito nell’ordinanza di vendita, pena la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione versata.

Il saldo del prezzo deve essere versato entro 120 giorni dall'aggiudicazione, a meno che non siano previsti termini ridotti in base all'ordinanza o alla decisione volontaria dell'offerente durante la presentazione dell'offerta.

Nonostante il termine di versamento sia di 120 giorni, il modulo web richiede comunque l'indicazione espressa del numero dei giorni per il versamento del saldo prezzo. Questo non comporta alcun conteggio automatizzato, ma serve a fornire un riferimento chiaro sulla data in cui si prevede di effettuare il versamento. Al momento della verifica delle offerte, nel caso in cui siano state presentate più offerte con stesso prezzo e cauzione di pari importo, il prezzo di partenza della gara sarà scelto in base all’offerta che avrà la data più prossima per il versamento del saldo prezzo.

I servizi disponibili

A partire dal 10 aprile 2018 la richiesta di visita degli immobili deve essere inviata esclusivamente tramite il Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero di Giustizia. Per facilitare l’accesso alla sezione, Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. mette a disposizione, sulla scheda pubblicitaria del singolo bene, un apposito pulsante "Richiedi prenotazione visita" che indirizza l'utente al form. Tuttavia, la funzione è attiva solo se è stato precedentemente indicato sul Portale delle Vendite Pubbliche il soggetto a cui rivolgersi per la visita del bene.

Sì, una volta effettuata la registrazione gratuita al sito, è possibile salvare sia le vendite di proprio interesse che le ricerche effettuate. In questo modo potrai ricevere aggiornamenti giornalieri sui beni di tuo interesse nonché sulla pubblicazione di nuove vendite che rispecchiano i criteri delle tue ricerche salvate.

Dopo aver completato la registrazione nell'area riservata e definito i parametri d'interesse, il nostro sistema ti invierà degli aggiornamenti all'indirizzo email indicato ogniqualvolta un bene corrispondente alle tue preferenze venga pubblicizzato su Astegiudiziarie.it. In questo modo sarai costantemente informato sulle nuove opportunità che si presentano, permettendoti di avere una panoramica completa sulle aste che potrebbero essere di tuo interesse.

La registrazione all'area riservata è semplice e gratuita. Puoi completarla inserendo poche informazioni, come il tuo nome, cognome e la categoria di appartenenza (privato, istituto di credito, agente immobiliare, professionista).

Una volta completata la registrazione, per accedere all'area riservata dovrai inserire l'indirizzo e-mail indicato durante la registrazione e la password scelta. Questi dati ti permetteranno di autenticarti e accedere ai contenuti riservati.

Se disponi di un'Identità digitale attiva, puoi utilizzarla per accedere all'area riservata. Sarà sufficiente selezionare l'opzione di accesso tramite Identità digitale e seguire le istruzioni fornite.

L'identità digitale (ID) indica l'insieme di informazioni e dati personali che identificano una persona online. Queste informazioni possono includere nome, indirizzo, data di nascita, informazioni di contatto e altro ancora. L'identità digitale è utilizzata per verificare l'identità di un individuo e consentire l'accesso a servizi online come il digital banking, i portali di e-commerce e le caselle di posta elettronica. È possibile ottenere la propria identità digitale su https://identitadigitale.io.

La firma digitale è un metodo crittografico che conferma l'autenticità e l'integrità di un documento o di un messaggio, offrendo sicurezza e protezione nelle comunicazioni elettroniche.

La PEC, acronimo di Posta Elettronica Certificata, è un servizio di posta elettronica convalidato legalmente che offre la possibilità di inviare e ricevere messaggi con valore legale.

La PEC e il dispositivo di firma digitale possono essere richiesti anche alla Società tramite l'apposita funzione presente nell'area riservata della piattaforma www.astetelematiche.it, previa registrazione gratuita al servizio oppure presso gli uffici della Società presenti sul territorio nazionale.

All’interno di ogni pagina del sito www.astegiudiziarie.it dedicata ai servizi per i partecipanti e nella scheda del bene all’asta è presente il pulsante “Prenota assistenza”, cliccando sul quale si apre la pagina per prenotare l’assistenza di personale qualificato. È sufficiente selezionare l’ufficio presso cui recarsi, compilare il form specificando i servizi di cui si necessita e attendere di essere ricontattato/a dallo staff di Aste Giudiziarie per concordare un appuntamento. Puoi prenotare l'assistenza presso gli uffici territoriali della Società seguendo questi semplici passaggi:
  1. visita il sito web www.astegiudiziarie.it;
  2. naviga all'interno della pagina dedicata ai servizi per i partecipanti o accedi alla scheda del bene all'asta di tuo interesse;
  3. cerca il pulsante "Prenota assistenza". Cliccando su questo pulsante si aprirà una nuova pagina in cui potrai selezionare l'ufficio territoriale della Società presso cui desideri recarti;
  4. compila il modulo fornendo tutte le informazioni richieste e specificando i servizi di cui necessiti;
  5. una volta completato il modulo, invialo e attendi di essere ricontattato dallo staff di Aste Giudiziarie, che ti contatterà per concordare un appuntamento in base alle tue esigenze.

Il sito viene aggiornato tempestivamente in relazione agli esiti di ogni singola vendita, ove vengano resi noti da parte del responsabile della procedura.