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Aggiornato il 03/08/2023
È una procedura rientrante nell’ambito delle esecuzioni forzate. La procedura di esecuzione immobiliare inizia quando, a seguito del mancato pagamento da parte del debitore, il creditore si rivolge al Tribunale di competenza per ottenere il suo credito, rivalendosi sui beni immobili di proprietà del debitore.
Il creditore deve esser munito di un titolo esecutivo, ad esempio un atto di mutuo. Il creditore richiede formalmente un decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, nella persona del Giudice di riferimento, notifica quindi al debitore il cosiddetto atto di precetto con il quale si dà la possibilità al debitore di far fronte ai propri debiti, entro 10 giorni dalla notifica, pena l’esecutività del titolo.
L’atto di precetto è pertanto una comunicazione formale, una sorta di preavviso di esecuzione che consente al debitore di agire sanando il suo debito e non dare inizio alla procedura esecutiva.
A questo punto, se il debitore non provvederà al pagamento, o non eseguirà opposizione al decreto ingiuntivo entro e non oltre 40 giorni dalla notifica dello stesso, il creditore potrà richiedere la trascrizione dell’atto di pignoramento. In tale atto vanno indicati esattamente l'immobile ipotecato e i beni e i diritti immobiliari che si vogliono sottoporre a esecuzione.
Il pignoramento immobiliare è un atto giuridico che contiene l’ordine imperativo al debitore di non sottrarre i beni soggetti dell’espropriazione. L’atto di pignoramento richiede al debitore di comunicare alla cancelleria del giudice dell’esecuzione la residenza o l’elezione di domicilio, avvisando che in caso di irreperibilità, le notifiche e comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria del giudice.
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