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Aggiornato il 24/02/2021
Il processo di esecuzione immobiliare ha il suo scopo nella soddisfazione dei diritti dei creditori attraverso la ripartizione del ricavato della vendita tra quanti hanno promosso la procedura esecutiva o vi sono intervenuti.
Una volta avvenuti l’assegnazione dell’immobile, il pagamento del prezzo ed il trasferimento, il Professionista delegato passa alla predisposizione del piano di riparto.
La predisposizione del piano di riparto inizia con l’individuazione della massa attiva (prezzo del bene venduto, competenze nette bancarie, rendite attive, cauzioni…), dalla quale vanno detratte tutte le spese inerenti la procedura:
• il compenso del custode giudiziario
• il compenso di eventuali altri ausiliari nominati dal G.E:
• le spese per la stima e l’onorario del perito stimatore
• le imposte (registro, Iva, ecc.) derivanti dalla vendita forzata in corso di procedura
• gli oneri per la cancellazione delle ipoteche iscritte sul bene
• eventuali spese di manutenzione e conservazione del bene
• le spese per la regolarizzazione edilizio-urbanistica degli immobili
• le spese per il rilascio dell’immobile
• ulteriori spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti
Il Professionista dovrà quindi elencare i creditori intervenuti tenendo conto dei crediti assistiti o meno dalle cause di prelazione e del tempo degli interventi. I creditori sono classificati come segue:
• creditori assistiti da privilegi speciali sugli immobili
• creditori assistiti da ipoteca
• creditori con privilegio sussidiario sugli immobili
• creditori chirografari tempestivi
• creditori chirografari tardivi
Il Professionista provvederà poi a formare il progetto di distribuzione e lo depositerà in Cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la sua approvazione. In sede di udienza avviene la discussione e l’approvazione del progetto di distribuzione da parte di tutti gli intervenuti.
Una volta distribuito tutto il ricavato tra i creditori, laddove dovessero restare delle somme, queste ultime saranno consegnate al debitore.
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