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Il fallimento - 2a parte

Il fallimento - 2a parte

Aggiornato il 27/01/2021

fallimento inventario udienza liquidazione

Una volta dichiarato il fallimento, si entra nella fase della custodia e dell’amministrazione delle attività fallimentari. 

Il Curatore, rimossi i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile, avvisando il fallito e, se nominato, il comitato dei creditori. Prima di chiudere l’inventario, il Curatore invita il fallito (o gli amministratori, se si tratta di società), a fornire notizie su eventuali altre attività da includere nell’inventario, avvertendolo che la falsa o omessa dichiarazione è punita dalla legge. 

Con l’inventario il Curatore prende gradualmente in consegna tutti i beni del fallito compresi nel fallimento. Nel caso di beni immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione, il Curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, per la trascrizione nei pubblici registri.

Esaminate le scritture contabili, gli atti e le notizie della procedura, il Curatore predispone l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e dei diritti di prelazione, nonché l’elenco di coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, e redige il bilancio dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nei termini. Gli elenchi, così come l’inventario, sono depositati nella Cancelleria del Tribunale. 

Il Curatore comunica ai creditori che è possibile partecipare al “concorso” trasmettendo la domanda di ammissione al passivo del fallimento. La procedura da seguire per proporre tale domanda è indicata dalla Legge Fallimentare, che prescrive di trasmettere la stessa almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, la cui data è fissata con la sentenza che ha dichiarato il fallimento.

Esaminate le domande presentate, il Curatore predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari degli altri diritti sui beni del fallito e deposita il progetto di stato passivo in Cancelleria almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame. 

All’udienza, il Giudice delegato decide su ciascuna domanda con decreto motivato. Dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il Curatore invia il progetto di stato passivo ai creditori, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

La definitività dello stato passivo non pregiudica la possibilità di presentare domanda anche oltre il sopra indicato termine e comunque fino a dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.  In questo caso la domanda, che si considera tardiva, è efficace, ma può comportare una limitazione, in quanto il creditore “tardivo” ammesso, potrà partecipare solamente alla ripartizione dell’attivo fallimentare residuo, al netto dell’eventuale parte già distribuita.

Decorso tale termine, la legge ammette la possibilità di presentare domanda tardiva fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, ma il creditore deve dimostrare che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. 

Accertato il passivo, si verifica la consistenza dello stato attivo del fallimento. 

L’attività di liquidazione è coordinata all’interno del Programma di Liquidazione che rappresenta uno strumento di pianificazione e di indirizzo nella gestione del patrimonio fallimentare. Infatti, il Curatore è tenuto ad attenersi ai tempi e alle modalità di liquidazione dell’attivo previsti nel programma di liquidazione approvato.


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