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Aggiornato il 26/09/2022
Con il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222 è stata modificata la disciplina in tema di agibilità mediante la sostituzione del certificato di agibilità, con la segnalazione certificata di agibilità.
La segnalazione certificata di agibilità è un documento che certifica il rispetto delle condizioni di salubrità, igiene, sicurezza e risparmio energetico di un immobile.
La segnalazione certificata di agibilità è presentata al Comune, nello specifico presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, dal soggetto titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività o dai loro successori o aventi causa. Essa deve essere presentata in due situazioni:
1. nel momento in cui viene costruito un nuovo immobile oppure viene ristrutturato è necessario che l’immobile stesso, prima della fine dei lavori, ottenga l’agibilità;
2. quando si mettono in atto opere su un fabbricato esistente che ne modificano la struttura originaria, nel caso, per esempio, di ricostruzioni e di sopraelevazioni e di tutte quelle variazioni che possono influire sulle condizioni di sicurezza, di igiene, salubrità…
È il proprietario dell’immobile a presentare la segnalazione di agibilità assieme a tutta la documentazione garantita da un tecnico. I documenti da consegnare assieme alla segnalazione di agibilità possono cambiare a seconda del tipo di intervento richiesto e delle condizioni dell’immobile. Generalmente sono:
• documenti d’identità del titolare dell’immobile e del direttore lavori
• relazione tecnica di asseverazione e agibilità, redatta da un tecnico incaricato
• certificato di collaudo statico, cioè la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori
• tutte le dichiarazioni che certificano la conformità degli impianti, il rispetto della normativa antincendio, la conformità igienico sanitaria, il superamento delle barriere architettoniche...
• i documenti che attestano la regolarità dell’immobile
• la certificazione del tecnico relativamente al rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico, acustico, etc.
La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata al Comune dove si trova l’immobile entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori, nei casi di seguito elencati:
- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
-interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
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